LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 
                        DI NAPOLI - Sezione 2 
 
    riunita con l'intervento dei signori: 
        Bovienzo Vittorio - Presidente; 
        Borrelli Giuseppe - relatore; 
        Beneduce Valeria - giudice, 
    Ha emesso  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.   9611/2016,
depositato l'8 giugno 2016: 
        avverso cartella di pagamento  n.  07120150411463377000  Tas.
Automobil 2012 contro: AG. Riscossione Napoli  Equitalia  servizi  di
riscossione S.P.A. difeso da: Pugliese Alberto,  via  dell'Epomeo  n.
460, 80128 Napoli. 
        avverso  cartella  di   pagamento   n.   07120150411463377000
Tas.Automobil 2012 contro: Regione Toscana, piazza  Duomo,  10  50100
Firenze. 
        proposto dal ricorrente: Errichiello  Antonio,  via  Salvador
Dali, 34 ed Terr int. F, 80022 Arzano, Napoli. 
        difeso da: Tommasini  Roberto,  via  Petrarca n.   33,  80026
Casoria, Napoli. 
    A scioglimento della riserva del 9 gennaio 2017. 
 
                               Osserva 
 
    Con  ricorso  ritualmente  notificato,  Errichiello  Antonio   ha
convenuto in giudizio la Regione Toscana, settore Politiche fiscali e
sanz. amm.vo, in persona del I.r.p.t., con sede in Firenze  alla  via
di Novoli, 26, chiedendo l'annullamento della cartella  di  pagamento
n. 07120150141463377/00, notificata il 15 dicembre 2015,  per  omesso
pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2012. 
    Ha eccepito  l'inesistenza  del  credito  tributario,  in  quanto
riferito ad una autovettura sottoposta  a  fermo  amministrativo  dal
2008. Ha osservato, in particolare, che  l'art.  5  decreto-legge  n.
953/1982 esclude l'obbligo di pagamento del tributo a  decorrere  dal
periodo di imposta successivo a quello in  cui  e'  stata  effettuata
l'annotazione della perdita, anche temporanea, al PRA. 
    La regione Toscana,  costituitasi  in  giudizio,  ha  chiesto  il
rigetto del ricorso, osservando che l'art. 8-quater della LR  Toscana
49/2003, come modificata dalla legge n. 35/2012,  stabilisce  che  la
trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla
procedura di riscossione coattiva dei crediti di natura pubblicistica
non  esplica  effetti  ai  fini  della  interruzione  e   sospensione
dell'obbligo tributario. Ha precisato, in proposito, come la ratio di
questa legge sia quella di  chiarire  gli  aspetti  della  disciplina
statale di difficile lettura o comprensione  senza  alcuna  ingerenza
nella  competenza  esclusiva  dello  Stato  in  materia  di   tributi
erariali. Ha concluso evidenziando come la  Corte  costituzionale  si
sia pronunziata solo  con  riferimento  a  una  legge  della  Regione
Marche. 
    Tanto premesso, rilevata la necessita', ai fini  della  decisione
del ricorso, di sottoporre al vaglio della  Corte  costituzionale  la
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  8-quater  legge
Regionale Toscana 22 settembre 2003, n. 49, recante Norme in  materia
di tasse automobilistiche regionali,  aggiunto  all'originario  testo
normativo dall'art. 33, L.R. 14 luglio 2012, n. 35, secondo cui,  con
riferimento ai titoli per la sospensione  dell'obbligo  di  pagamento
della tassa automobilistica regionale, «la trascrizione presso il PRA
del provvedimento di fermo derivante dalla procedura  di  riscossione
coattiva di crediti di natura pubblicistica non  esplica  effetti  ai
fini  della  interruzione  e  sospensione  dell'obbligo  tributario»,
tenuto conto: 
        a) della non manifesta infondatezza della  questione,  atteso
che, secondo Corte costituzionale 11 dicembre 2012 n.  288  (dep.  19
dicembre 2012), «e' costituzionalmente illegittimo ... l'art. 10 L.R.
Marche n. 28 del 2011 in  quanto,  nel  disporre  l'esclusione  della
esenzione dall'obbligo  del  pagamento  della  tassa  automobilistica
regionale in caso di  fermo  amministrativo  o  giudiziario  di  beni
mobili registrati, ho violato la competenza esclusiva dello Stato  in
materia di tributi erariali. Invero, alla luce del  quadro  normativa
di riferimento, tale tassa si qualifica come tributo proprio derivato
rispetto al quale la Regione puo' disporre  esenzioni,  detrazioni  e
deduzioni nei limiti di legge e quindi non puo' escludere  esenzioni,
detrazioni e deduzioni gia' previste dalla legge  statale».  In  tale
decisione, in particolare, la  Corte  osservava  che  «la  previsione
dell'obbligo di pagamento del tributo anche in  caso  di  perdita  di
possesso  del  veicolo  per  effetto  di'  fermo   amministrativo   o
giudiziario porrebbe la norma regionale in contrasto con la normativa
statale di riferimento e conseguentemente con i principi generali del
sistema tributario nazionale, violando  l'art.  117,  secondo  comma,
lettera e), della Costituzione, che riserva allo Stato la materia del
sistemo tributario, e l'art. 119, secondo comma, Cost., che subordina
la possibilita' per le Regioni e gli  enti  locali  di  stabilire  ed
applicare tributi ed entrate proprie al rispetto dei principi statali
di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario». 
        b) della rilevanza della questione ai  fini  della  decisione
del ricorso, tenuto conto della circostanza che la convenuta  Regione
Toscana invoca l'applicazione dell'art. 8-quater, ultimo comma, legge
Reg.  49/2003  in  chiave  di  norma   interpretativa   dell'art.   5
decreto-legge 953/1982, nella parte in cui prevede  che  «la  perdita
del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza  maggiore  o  per
fatto di terzo o  la  indisponibilita'  conseguente  a  provvedimento
dell'autorita' giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate
nei registri indicati  nel  trentaduesimo  comma,  fanno  venir  meno
l'obbligo  del  pagamento  del  tributo  per  i   periodi   d'imposta
successivi a quello in cui e' stata  effettuata  l'annotazione»,  nel
senso che essa escluderebbe il fermo amministrativo dalle fattispecie
implicanti la perdita del possesso del veicolo che, in  quanto  tali,
determinerebbero il  venir  meno  dell'obbligo  del  pagamento  della
tassa.  Poiche',  nel  caso  del  ricorrente,  il  veicolo  risultava
sottoposto proprio al fermo amministrativo,  e'  del  tutto  evidente
come la legittimita' costituzionale (o meno)  della  legge  regionale
esplichi una importanza fondamentale ai fini  della  decisione  della
controversia sottoposta all'esame di questo collegio. 
        E' inoltre del tutto evidente come la questione  non  risulta
risolvibile in via interpretativa, posto il carattere vincolante, per
l'interprete,  della  normativa  legislativa  primaria  regionale  ed
atteso che, stante l'autonomia delle singole regioni, la decisione n.
288/2012  della  Corte  costituzionale,  afferente  una  legge  della
Regione Marche, non puo' spiegare i suoi effetti anche su  una  legge
emessa dalla Regione Toscana; 
        considerato che, ai sensi dell'art. 295 codice  di  procedura
civile, il presente giudizio va sospeso  fino  alla  decisione  sulla
presente eccezione di illegittimita' costituzionale;